
Il mondo dell'Olio Cipolloni
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVE "UMBRIA'
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata
"Umbria" accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti
menzioni geografiche: "Colli Assisi-Spoleto", "Colli Martani'',
"Colli Amerini", "Colli dei Trasimeno", "Colli Orvietani"
è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata
"Umbria" accompagnata dalla menzione geografica "Colli Assisi-Spoleto"
è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio,
presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore
al 30%. Possono, altresì concorrere altre varietà fino al
limite massimo del 10%.
2. La denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli Martani" è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 20%; S. Felice, Leccino
e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente, in misura non
superiore all'80%. Possono, altresì concorrere altre varietà
fino al limite massimo dei 10%.
3. La denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli Amerini" è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 15% Rajo; Leccino e Frantoio,
presenti da sole o congiuntamente, in misura non superiore
all'85%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo
dei 10%.
4. La denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli dei Trasimeno" è riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà
di olivo:
Moraiolo e Dolce Agocia in misura non inferiore al 15%; Frantoio
e Leccino congiuntamente in misura non inferiore al 65%. Possono,
altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo dei
20%.
5. La denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli Orvietani" è riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:
Moraiolo in misura non inferiore al 15%; Frantoio in misura
non superiore al 30%; Leccino in misura non superiore al 60%.
Possono, altresì concorrere altre varietà fino al limite massimo
dei 20%.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica, "Colli Assisi-Spoleto" comprende i territori amministrativi
dei seguenti comuni della regione Umbria: Gubbio, Scheggia
e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo
Tadino, Valfabbrica, Assisi, Spello, Valtopina, Foligno, Trevi,
Sellano, Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte ad est della
s.s. n. 3 Flaminia), Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo
di Nera, Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia, Poggiodomo,
Monteleone, Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo, Terni,
Stroncone.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria" accompagnata dalla menzione geografica
"Colli Martani" comprende i territori amministrativi dei seguenti
comuni della regione Umbria: Acquasparta, Spoleto (la parte
ad ovest della s.s. n. 3 Flaminia), Massa Martana, Todi, Caste]
Ritaldi, Giano dell'Umbria, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone,
Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta, Torgiano, Bastia Umbra.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria" accompagnata dalla menzione geografica
"Colli Amerini" comprende i territori amministrativi dei seguenti
comuni della regione Umbria: Calvi, Otricoli, Narni, Amelia,
Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina,
Alviano, Guardea, San Gemini, Montecastrilli, Avigliano.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica
"Colline dei Trasimeno" comprende i territori amministrativi
dei seguenti comuni della regione Umbria: Perugia, Piegaro,
Paciano, Panicale, Castiglione dei Lago, Magione, Tuoro sul
Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Lisciano Niccone, Umbertide,
Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Corciano, Citerna,
San Giustino, Montone, Pietralunga.
5. La zona di produzione della olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione geografica
"Colli Orvietani" comprende i territori amministrativi dei
seguenti comuni della regione Umbria: Montecchio, Baschi,
Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona,
Ficulle, Parrano, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto, Fabro,
Montegabbione, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Marsciano,
Città della Pieve.
Art. 4
Caratteristiche dí coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura
degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine
di oliva di cui all'art. i devono essere quelle tradizionali
e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche
qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive
e dell'olio.
2. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica "Colli Assisi-Spoleto" sono da considerarsi idonei
gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al
punto 1) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata
da una piovosità media annua pari a mm 981 e una temperatura
media annua compresatra 13,4+/-6°C, i cui terreni siano derivati
dalla disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con
formazione dei tipo denominato "renano" in cui prevale lo
scheletro mescolato a terra rossa o terra bruna, o formati
da terre brune azonali derivate dalle alterazioni di calcari
marnosi, di buona struttura e fertilità. La difesa fitosanitaria
degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite
dai programmi di lotta guidata.
3. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica "Colli Martani" sono da considerarsi idonei gli
oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta
al punto 2) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata
da una piovosità media annua pari a mm 892 con valori massimi
in autunno inverno e una temperatura media annua compresa
tra i 14+/-5,4°C, i cui terreni siano costituiti da una serie
di conglomerati, sabbie ed argille, con prevalenza dei costituenti
silicei, generalmente dotati di calcare C prevalentemente
sciolti. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere
effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta
guidata.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica "Colli Amerini" sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto
3) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata
da una piovosità media annua pari a mm 927 e una temperatura
media annua compresa tra 14,4+/-5,6°C, i cui terreni siano
situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti
dei Villafranchiano e siano di natura arenacea, sabbiosi e
marmoso-arenacci, con presenza alla falde dei rilievi rocciosi
del miocene di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto
di scheletro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere
effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta
guidata.
5. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica "Colline del Trasimeno" sono da considerarsi idonei
gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al
punto 4) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata
da una piovosità media annua pari a mm 873 e una temperatura
media annua compresa tra 12,9 +/-5,7°C, i cui terreni siano
di colore bruno, ad alto contenuto di silice e con la presenza
alternata di calcari marnosi, provenienti dal disfacimento
dei grossi banchi di arenaria oligocenica, di buona struttura
e tendenzialmente sciolti, o posti in collina e derivanti
dai depositi del Villafranchiano in cui la sabbia è mescolata
a marne calcaree con la formazione di terreni di medio impasto.
La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Tolli Orvietani" sono da considerarsi idonei Ai
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto
5) dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata
da una piovosità media annua pari a mm 850 e una temperatura
media annua compresa tra 14,1+/-5,5°C, i cui terreni siano
situati nelle colline derivanti dalla erosione dei sedimenti
del Villafranchiano e sono di natura arenacea, sabbiosi e
marmoso-arenacei, con alle falde dei rilievi rocciosi dei
Miocene presenza di terreni detritici, sciolti ad alto contenuto
di scheletro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere
effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta
guidata.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.
1 deve essere effettuata a partire entro il 15 gennaio di
ogni anno.
7.a) La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Tolli Assisi-Spoleto" non può superare kg. 5.000
per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle
olive in olio non può superare il 2 1 %.
7.b) La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Tolli Martani" non può superare kg. 5.500 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive non
olio non può superare il 19%.
7.c) La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Tolli Amerini" non può superare kg. 6.500 per ettaro
per Ai impianti intensivi. La resa massima delle olive in
olio non può superare il 17%.
7.d) La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Tolli dei Trasimeno" non può superare kg. 6.500
per ettaro per Ai impianti intensivi. La resa massima delle
olive in olio non può superare il 17%.
7.e) La produzione massima di olive degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica Colli Orvietani" non può superare i kg. 6.500 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive
in olio non può superare il 17%.
8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione
globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra
indicati.
9. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
9.a) Alla presentazione della denuncia di produzione delle
olive e della richiesta di certificazione di idoneità dei
prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata
dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art.
5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169,
comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive
sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli Assisi-Spoleto" comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al
punto 1 dell'art. 3.
1.a) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica Tolli Amerini" comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art.
3.
1.b) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli Martani" comprende l'intero
territorio amministativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art
3.
1.c) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di gliva
a denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli dei Trasimeno" comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati A punto
4 dell'art. 3.
1.d) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli Orvietani" comprende l'intero
territorio amministativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art.
3.
2. E' in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali consentire che le suddette operazioni di oleificazione
siano effettuate anche in stabilimenti siti nelle immediate
vicinanze dei territori previsti nei precedenti commi 1),
I.a), 1.b), 1.c), 1.d) purché sia dimostrata la tradizionalità
di tali operazioni solo per le olive prodotte negli oliveti
di pertinenza dell'azienda medesima, sentita di volta in volta
la locale camera di commercio in ordine alla tradizionalità
di tale operazione e previo parere della regione Umbria e
dei Comitato nazionale per la tutela delle D.O.C. degli oli
di oliva vergini ed extravergini.
3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art.
1, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici
atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
"Umbria" accompagnata dalla menzione geografica "Colli Assisi-Spoleto"
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: fruttato forte;
sapore: fruttato con forte sensazione di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < E' 12;
K232 < = 21 p;
K270 < = 0,20;
acido oleico < = 82 %;
polifenoli totali>= 150ppm.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli Martani" deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: fruttato medi/forte;
sapore: fruttato con forte o media sensazione di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test: > = 7,00;
numero perossidi: E' = 12;
K232 < = 2,0;
K270< =0,20;
acido oleico < = 82%;
polifenoli totali> = 125ppm.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli Amerini" deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: fruttato medio;
sapore: fruttato con media o leggera sensazione di amaro e
piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 12;
K232 < = 2,0;
K270< =0,20;
acido oleico < = 82%;
polifenoli totali> = 1 00ppm.
4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli dei Trasimeno" deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo dorato;
odore: fruttato medio/leggero;
sapore: fruttato con media o leggera sensazione di amaro e
piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test: > =7,00;
numero perossidi: < = 12;
K232 < = 2,0;
K270 < = 0,20;
acido oleico < = 81 %;
polifenoli totali> = 1 00ppm.
5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata "Umbria" accompagnata
dalla menzione geografica "Colli Orvietani" deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: fruttato medio;
sapore: fruttato con media sensazione di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test: > =7,00;
numero perossidi: < = 12;
K232 < = 2,0;
K270< =0,20;
acido oleico < = 82%;
polifenoli totali> = 1 00ppm.
6. Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E. 7. In ogni campagna olearia
il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni
ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli
oli di cui all'art. i da utilizzare come standard di riferimento
per l'esecuzione dell'esame organolettico.
8. E' in facoltà dei Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati.
9. La designazione degli oli alla fase di confezionamento
deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della
procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993,
n. 573, in ordine agli esami chimicofisici ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllatadi
cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione
ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato",
"superiore".
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali,
marchi privati purché non abbiano significato laudativo o
non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento dell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo
se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte
negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione
e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art.
i devono avvenire nell'ambito della regione Umbria.
5, Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente
disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione
non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata
la denominazione di origine controllata "Umbria".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2, dei decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie
da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato
in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati
per la designazione della denominazione di origine controllata
di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari
ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto
al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su
di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme
di etichettattura previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere
ammesso al consumo in recipienti di capacità non superiore
a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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