
Il mondo dell'Olio Cipolloni
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA UMBRIA
Iter di Certificazione per l'Olio Extravergine di oliva
1. Premessa
La 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria
Soc. cons. a r.l. - 3A-PTA - è stata autorizzata dal Ministero
per le Politiche Agricole - MIPA - quale Organismo di controllo
per le seguenti denominazioni d'origine:
- Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP) - D.M. 28 gennaio
1999;
- Prosciutto di Norcia (IGP) - D.M. 14 dicembre 1998;
- Umbria (DOP) - D.M. 30 novembre 1998.
A queste tre denominazioni se ne sta aggiungendo una quarta
ovvero il
- Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (IGP), il cui decreto
ministeriale è in firma al MIPA.
Tale condizione pone la nostra società in una posizione di
elevata responsabilità nell'interfaccia tra Produttori, Trasformatori,
Consumatori ed Istituzioni. Pertanto il compito della 3A-PTA
è quello di controllare e garantire che il prodotto immesso
al consumo con il riconoscimento di origine sia conforme al
disciplinare di produzione. A tal fine, ed in conformità alla
Norma UNI CEI EN 45011 "Criteri generali per gli organismi
di certificazione dei prodotti la 3A-PTA ha dovuto coordinare
mezzi e risorse al fine di assicurare il controllo:
- dei soggetti di filiera (ubicazione, identificazione, rintracciabilità);
- delle registrazioni effettuate dai trasformatori (identificazione,
rintracciabilità, qualificazione);
- del prodotto al confezionamento (identificazione, rintracciabilità,
quantificazione, qualificazione)".
Per l'attuazione di quanto sopra viene redatto un documento
operativo di riferimento specifico per ogni denominazione
d'origine a cura della Segreteria Tecnica: il Regolamento
di Controllo.
2. Regolamento di controllo
Il Regolamento di Controllo Denominazione
di Origine Protetta olio extravergine di oliva UMBRIA - RDC
02 - rappresenta il documento di riferimento per l'attuazione
dei controlli di conformità effettuati dalla 3A-PTA individuati
in base alle prescrizioni del Disciplinare di Produzione pubblicato
in GU del 20 agosto 1998 - D.M. 6 agosto 1998. L'RDC 02 è
stato redatto di concerto tra la 3A-PTA e le Associazioni
dei Produttori. Tale documento è stato poi oggetto d'esame
da parte del gruppo di lavoro MIPA-Regioni che ha espresso
giudizio favorevole a cui è seguito il D.M. di autorizzazione.
L'RDC 02 individua e descrive:
a) i ruoli, le responsabilità ed i documenti di registrazione
necessari per le attività di AUTOCONTROLLO espletate dai soggetti
coinvolti nella filiera produttiva;
b) i ruoli, le responsabilità, i documenti di registrazione,
le risorse, l'oggetto e le attività necessarie per il CONTROLLO
attuato dalla 3A-PTA su strutture, processo ed ovviamente
sul prodotto, in conformità alla Norma UNI CEI EN 45011.
Nel Piano dei controlli, nel Flow sheat controlli e più in
dettaglio nello Schema sintetico dei requisiti, degli adempimenti
di conformità e relative misure di controllo adottate dalla
3A-PTA presenti nel RDC 02 si riportano sinteticamente per
ogni singola fase rilevante della filieria produttiva considerata
come requisito di conformità ai requisiti specificati dal
Disciplinare di Produzione; ovviamente, in confornità con
il Manuale della Qualità della 3A-PTA, tutti i controlli effettuati
e la relativa documentazione di riscontro/verbalizzazione
viene sottoposta al vaglio del Comitato di Certificazione
previsto dallo schema di certificazione. Tale Comitato, composto
da 9 membri in rappresentanza di produttori trasformatori,
enti pubblici e mondo scientifico, delibera in merito al rilascio
dell'Attestazione di conformità, che rappresenta il documento
ufficiale circa la conformità del prodotto a denominazione
d'origine al Disciplinare di Produzione. In caso di controversie
o ricorsi la Giuria d'appello esprime il giudizio ultimo circa
l'accettazione od il rifiuto dei ricorso presentato e quindi
dei rilascio o meno dell'Attestazione di Conformità di cui
sopra.
3. Certificazione
Premesso che tutti i richiedenti conformi
alla prescrizione dei Disciplinare di produzione della DOP
UMBRIA possono usufruire della denominazione d'origine, si
riassumono di seguito le principali attività previste per
l'ottenimento della certificazione.
- Gli olivicoltori comunicano alla 3A-PTA direttamente
o tramite la propria Associazione le informazioni di base.
In funzione di tali dati, la Segreteria Tecnica della 3APTA
provvede all'iscrizione dell'olivicoltore nell'Albo oliveti.
Al frantoio gli olivicoltori provvedono alla dichiarazione
di conformità del proprio oliveto per conduzione, ubicazione
e produzione unitaria specifica della menzione geografica
di appartenenza. La 3A-PTA programma verifiche degli olivicoltori
per i relativi controlli di conformità.
- I frantoi comunicano alla 3A-PTA direttamente o tramite
la propria Associazione le informazioni base. In funzione
a tali dati la Segreteria Tecnica della 3A-PTA provvede all'iscrizione
del frantoio nell'Albo frantoi. i frantoi, durante la campagna
olearia, provvedono ad effettuare le registrazioni previste.
La 3A-PTA programma verifiche con i frantolani per i relativi
controlli di conformità.
- Il richiedente ovvero chi provvede al confezionamento
dell'olio ottenuto dalla molitura delle olive provenienti
dalle menzioni geografiche previste nel rispetto del Disciplinare
di Produzione della Denominazione di Origine Protetta olio
extravergine di oliva Umbria, coincide con uno dei soggetti
sopra citati. A costituzione avvenuta del lotto di confezionamento,
il richiedente si accorda con la Segreteria Tecnica della
3A-PTA per il prelievo dei campioni. LA 3A-PTA dopo il controllo
dell'intero ciclo produttivo relativo al cliente, provvede
ad effettuare le analisi chimico fisiche ed organolettiche
dei campione prelevato e ne comunica l'esito analitico organolettico.
Ad esito positivo dei controlli e delle analisi, il lotto
può essere confezionato. Per la commercia) izzazione è necessario
attendere la delibera del Comitato di Certificazione che rilascia
l'Attestato di conformità.
4. Etichettatura
Le etichette delle confezioni di olio DOP UMBRIA conformi
alle prescrizioni del Disciplinare e del RDC 02 devono ottemperare
(oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia
di etichettatura) le seguenti prescrizioni:
a) il nome della DOP UMBRIA deve figurare in etichetta con
i caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio
contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter
essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni
che compaiono su di essa;
b) è obbligatorio riportare la menzione geografica; la dimensione
dei caratteri utilizzati non deve essere superiore a quelli
utilizzati per la DOP UMBRIA;
c) è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista
espressamente dal Disciplinare, compresi gli aggettivi "fine",
"scelto", "selezionato", "superiore", è ammesso invece l'uso
veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre
in inganno il consumatore;
d) è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle olive
da cui l'olio è ottenuto;
e) è obbligatorio inserire un codice alfanumerico che permetta
l'immediata correlazione tra il prodotto contenuto nella confezione,
il relativo lotto di confezionamento oggetto di prelievo,
il rapporto di prova; f) è obbligatorio indicare la dicitura
"Organismo di Controllo: 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare
dell'Umbria" od in alternativa la dicitura "Organismo di Controllo"
seguita dal logo della 3A-PTA.
L'inserimento in etichetta delle informazioni che seguono
è facoltativo:
g) l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie
e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento
a confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione
di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area
di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se la molitura ed il confezionamento sono avvenuti
nell'azienda medesima;
h) l'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente derivi
è consentito purché l'intero ciclo della fase produttiva al
confezionamento si svolga all'interno della indicazione geografica
stessa. La dimensione dei caratteri in questo caso non può
essere superiore alla metà di quelli utilizzati per la DOP
UMBRIA;
i) è consentito l'utilizzo del simbolo comunitario in accordo
con il Reg. CE 1726/ 98 della Commissione dei 22 luglio 1998
pubblicato in GUCE serie L224 del 11 agosto 1998.
5. Informazioni
Per ulteriori informazioni:
3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria
Fraz. Pantalla - 06050 Todi (Pg)
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